Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) svolge un ruolo estremamente importante nell’ambito della valutazione e segnalazione dei rischi all’interno delle aziende, ma si occupa anche della vigilanza normativa, controllando che il datore di lavoro rispetti tutte le normative sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti. Ecco perché, per garantire la piena operatività di questa figura, la legge prevede specifici permessi retribuiti, che consentono all’RLS di dedicarsi a ispezioni, formazione e consultazioni con gli altri lavoratori.
Normativa e permessi per RLS
I permessi retribuiti destinati al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono regolati da specifiche disposizioni normative. L’articolo 47, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il numero di RLS, le modalità di designazione o elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, debbano essere definiti in sede di contrattazione collettiva. Questo implica che i dettagli relativi ai permessi retribuiti possono variare a seconda dei settori e dei contratti applicati.
Il monte ore retribuito e specificamente destinato all’espletamento delle attività previste, si applica in aggiunta ai permessi sindacali ordinari, ma devono essere preceduti da una comunicazione preventiva. Va, però, precisato che non tutti i permessi concessi all’RLS sono retribuiti. Nello specifico, le ore non retribuite possono riguardare attività straordinarie o eccedenti il monte ore stabilito dalla contrattazione.
Allo stesso modo, è importante osservare che, nonostante l’importanza delle funzioni svolte, l’RLS non ha diritto a compensi aggiuntivi, né sotto forma di stipendio né di indennità. L’unico beneficio economico diretto è l’accesso ai permessi retribuiti, che consentono di operare senza subire una decurtazione del salario.
Quando è possibile richiedere un permesso retribuito per un RLS?
I permessi retribuiti per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono essere richiesti in diverse circostanze, tutte strettamente legate allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. Ecco i principali casi in cui è possibile avanzare tale richiesta:
- valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
- consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- consultazione in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori dell’azienda;
- ricevere una formazione adeguata;
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 11.
Ovviamente, i permessi in questione – da richiedere sempre con le tempistiche previste dalla contrattazione collettiva – devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate, in conformità con la normativa vigente.
I contratti collettivi di lavoro e i permessi per RLS
Come già accennato in precedenza, i contratti collettivi di lavoro presentano alcune importanti differenze nella previsione dei permessi retribuiti spettanti agli RLS:
- Confapi: i permessi retribuiti sono pari a 12 ore annue per le aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti e 30 ore annue per quelle da 6 a 15 dipendenti, ma il loro utilizzo deve, tuttavia, essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo;
- Confindustria: in questo caso la gestione dei permessi retribuiti RLS è uguale a quella adottata da Confapi;
- Commercio: adotta una distribuzione diversa dei permessi retribuiti, tenendo conto delle specificità dei rischi presenti. Sono, infatti, previste 12 ore annue per le aziende fino a 5 dipendenti, 16 ore per quelle con 6-10 dipendenti e 24 ore per quelle con 11-15 dipendenti. Per le aziende stagionali, invece, il calcolo dei permessi retribuiti è proporzionato alla durata del periodo di apertura, con un minimo garantito di 4 ore annue per aziende fino a 5 dipendenti, 5 ore per quelle con 6-10 dipendenti, e 7 ore per quelle con 11-15 dipendenti.
- Settore Pubblico: le disposizioni prevedono permessi retribuiti pari a 12 ore annue per le amministrazioni o unità lavorative con fino a 6 dipendenti e 30 ore per quelle con 7-15 dipendenti.
- Artigianato: non è previsto alcun monte ore specifico. Lo stesso è stato, infatti, sostituito da un fondo regionale alimentato dalle imprese e destinato a finanziare l’attività del rappresentante territoriale.

Come richiedere un permesso per RLS
La procedura per richiedere un permesso retribuito per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) segue una prassi ben definita, volta a garantire un equilibrio tra le necessità dell’RLS e le esigenze operative dell’azienda. In generale, la richiesta deve essere accompagnata da una comunicazione preventiva rivolta alla direzione aziendale, indicante la data e l’orario in cui si intende usufruire del permesso.
Tale comunicazione deve essere inviata con un preavviso adeguato – generalmente almeno 48 ore prima – per consentire all’azienda di organizzare il lavoro in modo da non compromettere le attività produttive.
È fondamentale che la richiesta di permesso sia motivata da attività specifiche e istituzionali dell’RLS, come riunioni, sopralluoghi o consultazioni, e che rispetti le disposizioni stabilite in sede di contrattazione collettiva.
Tuttavia, in casi di forza maggiore o situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato, come incidenti sul lavoro o rischi gravi, il permesso può essere richiesto senza il rispetto del preavviso, purché l’urgenza sia giustificata.
In ogni caso, il rispetto delle esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’azienda rimane una condizione essenziale per la concessione del permesso.
Come calcolare il monte ore di permessi
Il calcolo del monte ore di permessi retribuiti a cui ha diritto l’RLS dipende da diversi fattori, che variano principalmente in base alle dimensioni dell’azienda e alla contrattazione collettiva applicata. In linea generale, il D.Lgs. n. 81/2008 non stabilisce un numero fisso di ore, demandando tale definizione agli accordi collettivi di settore.
Ad esempio, alcuni contratti collettivi prevedono 12 ore annue per aziende con meno di 5 dipendenti, mentre per unità produttive con più di 15 dipendenti il monte ore può salire a 40 ore annue. È importante ricordare che questo tempo è destinato esclusivamente alle attività legate alla sicurezza, come formazione, riunioni, sopralluoghi e consultazioni, e non può essere utilizzato per altre finalità.
In alcuni settori particolari, come quello del Commercio o dell’Artigianato, la contrattazione collettiva può prevedere una distribuzione più specifica delle ore, tenendo conto delle peculiarità produttive e del rischio connesso al tipo di attività svolta. Inoltre, per le aziende con attività stagionali, il calcolo dei permessi è proporzionato alla durata del periodo di apertura, garantendo comunque un minimo di ore annuali.
Il monte ore deve essere sempre utilizzato in modo razionale e comunicato preventivamente, per garantire che l’RLS possa svolgere i suoi compiti senza interferire con le esigenze operative dell’azienda.
Perché il RLS è fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro
L’RLS riveste un ruolo essenziale nel sistema di prevenzione aziendale, fungendo da punto di riferimento per i lavoratori e da interlocutore tra questi e il datore di lavoro in materia di sicurezza. La sua importanza deriva dalla capacità di vigilare sulla corretta applicazione delle norme in ambito di salute e sicurezza, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti e infortuni sul lavoro.
Per svolgere efficacemente queste funzioni, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere adeguatamente formato attraverso un corso di RLS di 32 ore che fornisce una preparazione specifica sui rischi presenti in azienda, le misure di prevenzione da adottare e le normative in vigore.
Questa formazione è fondamentale non solo per comprendere a fondo le dinamiche della sicurezza sul lavoro, ma anche per dotare l’RLS degli strumenti necessari a rappresentare efficacemente i lavoratori nelle consultazioni con il datore di lavoro e gli altri soggetti della sicurezza.
Oltre al corso iniziale, è obbligatorio un aggiornamento periodico che assicura il mantenimento delle competenze acquisite e l’allineamento alle nuove normative. Tale aggiornamento varia in funzione delle dimensioni aziendali: 8 ore annuali per aziende con oltre 50 dipendenti e 4 ore annuali per quelle tra 15 e 50 dipendenti.