Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è centrale nel garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Cosa succede però quando un lavoratore o un consulente esterno rifiuta questo incarico? In questo approfondimento analizzeremo le implicazioni giuridiche, lavorative e normative del rifiuto di accettare l’incarico di RSPP.
Chi è il RSPP e perché è fondamentale
Il RSPP è una figura obbligatoria in azienda, incaricata di coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione, in modo da garantire un luogo di lavoro più sicuro e a norma di legge.
Questa figura, che può essere interna o esterna all’azienda, deve possedere competenze specifiche e seguire un percorso formativo definito dalla normativa vigente. La sua funzione è cruciale per tutelare la salute dei lavoratori e per garantire la conformità alle leggi sulla sicurezza.
Il ruolo di RSPP può essere ricoperto da un datore di lavoro, oppure da un dipendente o da un consulente esterno. Ma cosa succede nel caso in cui qualcuno dovesse rifiutare questo incarico?
Il rifiuto dell’incarico di RSPP è legittimo? Quando è possibile?
Non esistono norme che impongano al lavoratore l’obbligo di accettare l’incarico di RSPP, tuttavia il rifiuto potrebbe avere implicazioni rilevanti, specialmente se l’incarico è proposto è collegato a delle mansioni previste nel contratto di lavoro.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lav., 27 dicembre 2024, n. 34553) ha chiarito che il rifiuto dell’incarico non può essere considerato un atto illecito in sé, ma va valutato caso per caso.
Per i lavoratori dipendenti il rifiuto deve essere motivato, ad esempio, dalla mancanza delle competenze necessarie o dalla presenza di incompatibilità, altrimenti potrebbe essere un problema.
Per quanto riguarda i consulenti esterni, essi ovviamente non hanno alcun obbligo nei confronti di un nuovo potenziale cliente, mentre il datore di lavoro è tenuto per legge a nominare un RSPP, dunque in assenza di alternative deve egli stesso ricoprire questo delicato incarico.

La sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lav., 27 dicembre 2024, n. 34553) ha chiarito che il rifiuto dell’incarico non può essere considerato un atto illecito in sé, ma va valutato caso per caso.
Conseguenze giuridiche e lavorative per il rifiuto dell’incarico di RSPP
Come abbiamo visto la giurisprudenza dice che la legittimità del rifiuto dell’incarico di RSPP da parte di un dipendente va valutata caso per caso, anche se non ci sono delle norme che obbligano il dipendente ad accettare l’incarico.
Quali possono essere dunque le conseguenze in caso di rifiuto di ricoprire l’incarico di RSPP? Per chi lavora come consulente esterno non ce n’è, ma la situazione è diversa nel caso di dipendenti o datori di lavoro.
Conseguenze per il lavoratore dipendete
Il rifiuto di accettare l’incarico per un dipendente potrebbe portare a:
- richiami disciplinari, qualora l’incarico rientri tra i compiti contrattuali,
- esclusione da eventuali avanzamenti di carriera.
Conseguenze per il datore di lavoro se non viene nominato un RSPP
Il datore è obbligato a nominare un RSPP e il mancato adempimento può comportare:
- sanzioni amministrative e penali,
- rischi in caso di infortuni sul lavoro per mancata prevenzione.
Incompatibilità tra RSPP e RLS: un fattore chiave
Ricoprire già il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una motivazione valida per rifiutare l’incarico di RSPP, come ha stabilito un importante precedente, rappresentato dalla sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 settembre 2006, n. 19965,
La giurisprudenza italiana dunque vieta espressamente che la stessa persona ricopra contemporaneamente i ruoli di RSPP e di RLS.
Questa incompatibilità mira a garantire che non vi siano conflitti di interesse e che entrambe le funzioni possano essere svolte in modo autonomo ed efficace.

In caso di rifiuto di un dipendente si può nominare un consulente esterno, ovvero un professionista qualificato che ricopra l’incarico di RSPP.
Come può affrontare il rifiuto dell’incarico il datore di lavoro: soluzioni pratiche
Ovviamente un dipendente che rifiuta l’incarico potrebbe essere avere le sue motivazioni, cosa che crea un problema non da poco al datore di lavoro, che per legge è obbligato ad nominare un RSPP per la sua azienda.
Quali possono essere allora le soluzioni in caso di rifiuto di un lavoratore? Gli scenari possibili e le migliori possibilità di risolvere il problema sono le seguenti:
- se si tratta di un’azienda abbastanza grande, non dovrebbe essere particolarmente difficile trovare un altro dipendente disponibile, bisogna assicurarsi però che il candidato scelto per ricoprire il ruolo di RSPP abbia ricevuto una formazione adeguata;
- si può valutare l’opzione di nominare un consulente esterno, poiché ci sono dei professionisti qualificati e dotati di P.IVA che offrono questo tipo di servizio, inoltre questa è una soluzione perfetta se l’azienda è di piccole dimensioni e il datore di lavoro non può ricoprire l’incarico, oppure non ci sono dipendenti disponibili o qualificati;
- il datore di lavoro stesso può assumere l’incarico di RSPP, dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione in base al livello di rischio dell’azienda.
Se sei un datore di lavoro e hai scelto quest’ultima possibilità Kora Formazione può aiutarti ad ottenere l’attestato di RSPP, per permetterti di assumere questo incarico ed essere in regola con l’attuale normativa che regola la sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione offerti da Kora sono tre e legati al livello di rischio dell’azienda:
- Corso RSPP Datore di Lavoro – Rischio Basso,
- Corso RSPP Datore di Lavoro – Rischio Medio,
- Corso RSPP Datore di Lavoro – Rischio Alto.
Con i nostri corsi per diventare RSPP potrai beneficiare dei seguenti vantaggi:
- accesso 24/7 al materiale didattico,
- supporto online da parte di esperti del settore,
- materiali aggiornati con le ultime normative.
Nel caso in cui preferissi formare un dipendente per ricoprire questo delicato incarico, puoi comunque scegliere i nostri corsi per RSPP, sempre validi e a norma di legge.