Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ha introdotto i criteri di qualificazione dei formatori, dove vengono stabiliti degli standard da rispettare per poter formare delle persone in tema di sicurezza.
In teoria anche un datore di lavoro può formare i propri dipendenti direttamente, purché:
- possieda il prerequisito fondamentale del possesso diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- rispetti almeno uno dei criteri di qualificazione dei formatori fissati dal DI 6/3/2013.
Vediamo insieme nel dettaglio quali sono questi criteri e cosa dice il Decreto Interministeriale.
I criteri di qualificazione dei formatori: quali sono?
I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:
- avere esperienza pregressa come docente nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, con almeno 90 ore di formazione erogata negli ultimi 3 anni;
- possedere una laurea o aver seguito dei corsi di formazione post-laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente al soddisfacimento di una delle seguenti condizioni specifiche:
- aver terminato un percorso didattico specifico di formazione per formatori della durata minima di 24 ore,
- aver svolto una docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni,
- aver svolto una docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni,
- aver terminato un corso di affiancamento a docente di almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- avere un attestato di frequenza di uno o più corsi di formazione, che dimostrino un percorso di formazione della durata di almeno 64 ore, oltre che aver maturato esperienza lavorativa o professionale di almeno 12 mesi, coerente con l’area tematica oggetto della docenza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad una delle seguenti specifiche:
- aver concluso un percorso di formazione per formatori della durata minima di 24 ore,
- aver svolto una docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni,
- aver svolto una docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni,
- aver terminato un corso di affiancamento a docente di almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- possedere un attestato di frequenza a uno o più corsi di formazione, della durata di almeno 40 ore, oltre ad aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno 18 mesi, coerente con l’area tematica oggetto della docenza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad una delle seguenti specifiche:
- aver terminato un percorso didattico specifico di formazione per formatori della durata minima di 24 ore,
- aver svolto una docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni,
- aver svolto una docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni,
- aver terminato un corso di affiancamento a docente di almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti condizioni specifiche:
- aver terminato un percorso didattico specifico di formazione per formatori della durata minima di 24 ore,
- aver svolto una docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni,
- aver svolto una docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni,
- aver terminato un corso di affiancamento a docente di almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- aver maturato un’esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP, oppure di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP, unitamente al soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni specifiche:
- aver terminato un percorso didattico specifico di formazione per formatori della durata minima di 24 ore,aver svolto una docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni,aver svolto una docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni,aver terminato un corso di affiancamento a docente di almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Tutti i casi in cui il datore di lavoro RSSP può ricoprire il ruolo di formatore per la sicurezza
Tenendo conto dei criteri di qualificazione dei formatori appena elencati, il datore di lavoro abilitato come RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) può erogare direttamente la formazione ai propri lavoratori, dirigenti e preposti, ma solo in determinati casi.
In generale le condizioni che si devono verificare per permettere a un datore di ricoprire anche il ruolo di formatore sono le seguenti:
- rispecchiare in toto uno dei 6 criteri di qualificazione dei formatori;
- avere una laurea che gli consente di svolgere l’attività di formatore di sicurezza;
- svolgere i compiti di RSPP da almeno 12 mesi e aver frequentato altre ore di formazione sul rischio specifico (48 ore se si tratta di aziende a rischio basso, 32 ore per il rischio medio, 16 ore il rischio alto);
- svolgere direttamente i compiti di RSPP da almeno 18 mesi e aver frequentato altre 8 ore di formazione, se datore di lavoro rischio medio, oppure 24 ore aggiuntive, se invece il datore di lavoro è a rischio basso, se infine il datore di lavoro opera in un’azienda a rischio alto, ed è stato formato dopo gennaio 2012, può erogare direttamente la formazione, purché dimostri di essere anche in linea con almeno uno dei 6 criteri di qualificazione dei formatori;
- svolgere i compiti di RSPP da almeno 5 anni.
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e rilascio degli attestati
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 pone le basi per l’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/08, una delle leggi di riferimento per quanto riguarda la sicurezza in Italia, andando a definire così i contenuti e la durata della formazione dei lavoratori.
Anche nell’accordo è stato ribadito che debba essere il datore di lavoro stesso a provvedere a questa formazione.
Tenendo conto di quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e nel Decreto Interministeriale 6/3/2013, chi ricopre il ruolo di RSPP può formare i lavoratori dipendenti dell’azienda presso la quale svolge la propria attività, ma solo nel caso in cui soddisfi i requisiti di qualificazione stabiliti dal Decreto Interministeriale 6/3/2013.
Questa è un’ulteriore conferma legislativa del fatto che, in determinate condizioni, anche il datore può occuparsi della formazione dei dipendenti in merito di salute e sicurezza. Ma chi può rilasciare gli attestati dei corsi?
Secondo quanto stabilito dal punto 7 dell’Accordo del 21/12/2011, il rilascio degli attestati dei corsi di formazione in tema di sicurezza spetta all’organizzatore del corso (non dal formatore).
Qui però c’è da fare una precisazione ovvia: anche il datore di lavoro, come previsto e stabilito dalla legge, può essere l’organizzatore di un corso sulla sicurezza sul lavoro per i propri dipendenti, quindi in questo caso spetterebbe a lui il rilascio degli attestati.